FAQ Programma ALCOTRA 2014-2020

Accesso al sistema Synergie-CTE

Chi ha diritto all’abilitazione su Synergie CTE e quali regole bisogna rispettare?

Le procedure di gestione degli account e dei contatti su SYNERGIE CTE rispondono ad una necessità di sicurezza e di confidenzialità.

Un’abilitazione è un diritto di accesso che viene accordato ad un utente all’interno del sistema informatico. Le abilitazioni permettono dunque di garantire la confidenzialità all’interno di SYNERGIE CTE.

Le abilitazioni dei vari utenti vengono attribuite in base alla funzione, alla responsabilità e all’utilizzo stabilito dal progetto. Ogni utente ha accesso ad un certo numero di funzioni e di dati in base al proprio profilo.

Qualunque richiesta di modifica delle abilitazioni deve essere effettuata dal coordinatore del progetto del capofila, identificato al momento della presentazione del progetto ed inserito all’interno del formulario di candidatura. Essa deve inoltre essere formalizzata con una richiesta ufficiale inviata tramite posta elettronica (alcotra-synergiecte@auvergnerhonealpes.fr) o posta cartacea al Segretariato Congiunto.

In caso di forza maggiore (dimissioni, cambiamento delle funzioni dell’utente, ecc.), il responsabile gerarchico all’interno dell’Ente può effettuare una nuova richiesta di abilitazione, trasmettendo i dati del nuovo utente da abilitare. Anche in questo caso, la richiesta deve essere formalizzata attraverso una comunicazione ufficiale inviata tramite posta elettronica (alcotra-synergiecte@auvergnerhonealpes.fr) o posta cartacea al Segretariato Congiunto.

I due soli profili SYNERGIE CTE che ciascun partner può attivare e che hanno accesso alle informazioni riguardanti il progetto sono quello del coordinatore del progetto e quello del responsabile finanziario. Si ricorda che sia il capofila sia i partner possono avere un solo coordinatore del progetto ed un solo responsabile finanziario, designati nel formulario di candidatura inviato al momento della presentazione del progetto.

Con quale browser ?

Si consiglia di utilizzare Mozilla o Google Chrome, al fine di evitare problemi di visualizzazione.

Realizzazione del progetto

Sono un beneficiario italiano, a chi devo richiedere il CUP (Codice Unico di Progetto)?

Ciascun beneficiario italiano deve procedere con la generazione di un proprio codice CUP.

La richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nella programmazione dei Fondi Europei.

Ai sensi della delibera CIPE n. 45/2011 allegato 1, si può affermare che:

non esiste il “CUP del progetto” ma ne devono esistere tanti quanti sono i partner italiani del progetto;
ogni CUP deve essere generato per la quota parte di finanziamento pubblico spettante al partner italiano al quale è riferito;
nel caso in cui un ente privato italiano è partner ed il capofila è un ente pubblico italiano, l’ente pubblico italiano provvederà alla richiesta del CUP per sé stesso e per ognuno degli enti privati italiani che partecipano al progetto;
nel caso in cui un ente privato italiano è capofila deve creare un CUP per sé stesso e uno per ognuno degli altri enti privati italiani che partecipano al progetto ma mai per un ente pubblico;
nel caso in cui un ente privato italiano è partner ed il capofila è francese, l’ente privato italiano deve procedere direttamente alla richiesta del CUP per la propria quota parte;
l’ente pubblico italiano deve generare il CUP sempre e comunque per la propria quota parte di finanziamento.
Riassumendo, non deve mai esistere un CUP globale di tutto il progetto ALCOTRA e mai nessun ente può utilizzare il CUP emesso per la quota parte di un altro ente partner.

Per la richiesta del CUP si rimanda ai siti internet del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/ e http://www.programmazioneeconomica.gov.it/.

Dove deve essere inserito il CUP sul sistema Synergie CTE e da chi?

Il CUP dovrà essere riportato nel formulario di candidatura su Synergie CTE per ciascun partner. Il capofila dovrà inserire l’informazione per conto dei partner italiani nel campo corrispondente, accedendo da “Inserire gli elementi principali / Partners / Nome Partner / Descrizione”.
È sufficiente indicare il CUP e cliccare su “Salva”.

Se il personale viene rendicontato su base forfettaria, sia per parte italiana che per parte francese non è necessario comprovare la spesa?

In merito alle regole relative all'applicazione del tasso forfettario per la categoria "spese di personale", riferirsi al punto 14.4.1. "Spese di personale" della Guida di attuazione del Programma che precisa le regole relative all'applicazione dei tassi fortettari e delle pezze guistificative da trasmettere.

Un ente recupera l’IVA solo parzialmente, secondo una percentuale che varia di anno in anno. È una spesa ammissibile?

Per i partner italiani, si suggerisce di applicare il pro-quota di detraibilità per l’anno 20XX (anno di presentazione del fascicolo di candidatura Alcotra, es 2016) calcolato in sede di liquidazione IVA per l’anno precedente (es 2015) ai sensi dell’art. 19 D.P.R 633/72 pari al …… dell’ammontare dell’IVA. Nel caso di applicazione del suddetto pro quota, vi invitiamo a depositare un’apposita dichiarazione sulla sussistenza del requisito inerente l’IVA che contenga i seguenti elementi: (premesse )Il sottoscritto … in qualità di ………dichiarache il partner XXX recupera parzialmente in percentuale pro quota annuale l’IVA sulle fatture pertanto l’IVA stessa riguardante le spese imputabili al progetto presentato costituisce parzialmente un costo. Il pro-quota di detraibilità per l’anno 20XX calcolato in sede di liquidazione IVA per l’anno 20YY ai sensi dell’art. 19 D.P.R 633/72 è pari al …..% dell’ammontare dell’IVA sugli acquisti.Per quanto concerne i calcoli previsionali, pur dovendo essere i più attendibili possibili, difficilmente potranno essere uguali a quelli del consuntivo. Il servizio certificatore controllerà la documentazione delle spese sostenute tenendo conto del regime di cui sopra.

Le prestazioni professionali svolte dai soci di un partner e retribuiti a seguito di emissione di fattura sono da considerarsi "servizi professionali esterni" ?
Le prestazioni professionali svolte da soci di un partner con emissione di fattura sono da imputare nella categoria di spesa “Spese per consulenze e e servizi esterni".
Non esistendo più la voce di spesa "Beni di consumo" il materiale che è necessario al progetto, che non rientra nelle voce Spese amministrative, dove può essere inserito?
La voce di spesa "Beni di consumo" come intesa nella precedente programmazione 2007-2013 non esiste più. Il programma però riconosce la possibilità di imputare nel budget spese di ufficio e amministrative per la quota percentuale indicata all'art. 14.4.2, punto 1) della Guida di Attuazione senza obbligo di trasmettere i giustificativi relativi. Di fatto quindi questa spesa può garantire la copertura delle spese relative ad eventuali beni di consumo.